"Ah Dutur...ma le ramaglie posso bruciarle in bosco??" Bella domanda...e risposta complessa fino a poco tempo fa! Nel bailamme normativo divieti e concessioni si inseguivano in un dedalo irrisolvibile e quindi si optava, comunque a ragione, per il cautelativo no. La confusione in merito alla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature o ripuliture sempre in loco è risolta con L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 che inserisce una disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano a questa pratica di smaltimento le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi.
Cumulo di risulte di giardinaggio smaltito illecitamente in bosco e non custodito |
La norma precisa ancora
che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed
in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle
aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente
per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e
forestali è sempre vietata.
Di seguito le modifiche apportate dal DL 91/2014:
b) all'articolo 256-bis dopo il comma
6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 256 non
si applicano al materiale agricolo e
forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso
di combustione in loco delle
stesse. Di tale materiale e' consentita
la combustione in piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non
superiori a tre metri steri per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati
con apposita ordinanza
del Sindaco competente per territorio.
Nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati
dalle Regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali
e' sempre vietata.».
Il d.lg.s. 152/2006 risulta quindi presentarsi come segue:
Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti).
1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque
appicca il fuoco a rifiuti abbandonati
ovvero depositati in maniera
incontrollata e' punito con la reclusione
da due a cinque anni. Nel
caso in cui sia appiccato il fuoco a
rifiuti pericolosi, si applica
la pena della reclusione da tre a sei
anni. Il responsabile e' tenuto
al ripristino dello stato dei
luoghi, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento, anche in
via di regresso, delle spese per
la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano
a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, e le
condotte di reato di cui agli
articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita
di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un
terzo se il delitto di cui al comma 1
e' commesso nell'ambito dell'attivita'
di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare
dell'impresa o il responsabile
dell'attivita' comunque organizzata
e' responsabile anche sotto
l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza
sull'operato degli autori
materiali del delitto
comunque riconducibili all'impresa o
all'attivita' stessa; ai predetti titolari
d'impresa o responsabili
dell'attivita' si applicano
altresi' le sanzioni previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
4. La pena e' aumentata di un
terzo se il fatto di cui al comma 1 e' commesso in territori che, al momento
della condotta e comunque
nei cinque anni precedenti, siano
o siano stati interessati da
dichiarazioni di stato di emergenza
nel settore dei rifiuti ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il
trasporto di rifiuti oggetto del reato
di cui al comma 1 del presente articolo,
inceneriti in aree o in
impianti non autorizzati, sono confiscati
ai sensi dell'articolo 259,
comma 2, salvo che il mezzo
appartenga a persona estranea alle
condotte di cui al citato comma 1 del
presente articolo e che non si
configuri concorso di persona
nella commissione del reato. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale consegue
la confisca dell'area
sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del
concorrente nel reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica e
ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di
cui all'articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i
rifiuti di cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e).
((6-bis. Le disposizioni del
presente articolo e dell'articolo 256
non si applicano al materiale
agricolo e forestale derivante da
sfalci, potature o ripuliture in loco
nel caso di combustione in loco
delle stesse. Di tale materiale
e' consentita la combustione in
piccoli cumuli e in quantita' giornaliere
non superiori a tre metri
steri per ettaro nelle aree, periodi
e orari individuati con apposita
ordinanza del Sindaco competente
per territorio. Nei periodi di
massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle Regioni,
la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre
vietata.))
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