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martedì 1 luglio 2014

Ramaglie e scarti di lavorazione in bosco...bruciare non è reato

"Ah Dutur...ma le ramaglie posso bruciarle in bosco??" Bella domanda...e risposta complessa fino a poco tempo fa! Nel bailamme normativo divieti e concessioni si inseguivano in un dedalo irrisolvibile e quindi si optava, comunque a ragione, per il cautelativo no. La confusione in merito alla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci  potature o ripuliture sempre in loco è risolta con L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 che inserisce una disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano a questa pratica di smaltimento le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi.
Cumulo di risulte di giardinaggio
smaltito illecitamente in bosco e non custodito
La norma precisa ancora che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Di seguito le modifiche apportate dal DL 91/2014:

b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante  da  sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in  loco  delle stesse. Di tale materiale e' consentita  la  combustione  in  piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.». 
Il d.lg.s. 152/2006 risulta quindi presentarsi come segue: 
  
Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque  anni.  Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi,  si  applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato  dei  luoghi,  al  risarcimento  del  danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese  per la bonifica. 
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1,  e  le  condotte  di  reato  di  cui  agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione  illecita di rifiuti. 
  3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa  o  comunque  di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il  responsabile dell'attivita' comunque  organizzata  e'  responsabile  anche  sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza  sull'operato  degli  autori
materiali  del   delitto   comunque   riconducibili   all'impresa   o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa  o  responsabili dell'attivita'   si   applicano   altresi'   le   sanzioni   previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n. 231. 
  4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui al  comma  1 e' commesso in territori che, al momento della  condotta  e  comunque nei cinque anni  precedenti,  siano  o  siano  stati  interessati  da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai  sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.   
  5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo,  inceneriti  in  aree  o  in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che  il  mezzo  appartenga  a  persona  estranea  alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non  si
configuri concorso di  persona  nella  commissione  del  reato.  Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa  ai  sensi  dell'articolo 444 del codice di procedura penale  consegue  la  confisca  dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o  del concorrente nel  reato,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  bonifica  e 
ripristino dello stato dei luoghi. 
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184, comma 2, lettera e). 
  ((6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo  256 non si applicano al  materiale  agricolo e forestale  derivante  da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale  e'  consentita  la  combustione  in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a  tre  metri
steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco  competente  per territorio.  Nei  periodi  di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati  dalle  Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli  e  forestali  e'  sempre vietata.)) 

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