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martedì 1 luglio 2014

Ramaglie e scarti di lavorazione in bosco...bruciare non è reato

"Ah Dutur...ma le ramaglie posso bruciarle in bosco??" Bella domanda...e risposta complessa fino a poco tempo fa! Nel bailamme normativo divieti e concessioni si inseguivano in un dedalo irrisolvibile e quindi si optava, comunque a ragione, per il cautelativo no. La confusione in merito alla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci  potature o ripuliture sempre in loco è risolta con L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 che inserisce una disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano a questa pratica di smaltimento le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi.
Cumulo di risulte di giardinaggio
smaltito illecitamente in bosco e non custodito
La norma precisa ancora che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Di seguito le modifiche apportate dal DL 91/2014:

b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante  da  sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in  loco  delle stesse. Di tale materiale e' consentita  la  combustione  in  piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.». 
Il d.lg.s. 152/2006 risulta quindi presentarsi come segue: 
  
Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,