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venerdì 2 marzo 2012

L'albero del vicino e la mia veduta...

Nella gestione del verde urbano capita spesso di dover dirimere conflitti di vicinato per piante troppo invadenti, cresciute oltre la tolleranza di chi vi convive. E' un problema annoso che deriva spesso da errate progettazioni, messe a dimora a cuor leggero, senza pensare che le piante crescono!
Con una sentenza del 28 febbraio 2012, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di veduta è una servitus altius non tellendi, cioè una servitù di non costruire oltre una determinata altezza, acquista secondo i modi validi per tutti i diritti reali.
Il Casus decisus  era abbastanza tipico, l'Attore lamentava l'ecessivo sviluppo di due alberi del vicino, intimandone la capitozzatura o in subordine l'abbattimento.
La Cassazione ha stabilito che un albero,
sia pure posto a distanza legale, non può per l'eccessivo sviluppo e la frondosità della chioma invadere la sfera di altri soggetti. Ha inoltre riconosciuto un diritto di veduta che integra una servitù altius non tollendi, cioè un diritto a non vedere pregiudicata la visuale all'infinito dal terrazzo dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, indicando la fonte del diritto nella preesistenza della visuale all'acquisto dell'immobile. Il riconoscimento del diritto in ragione della preesistenza della visuale all'acquisto dell'immobile viola però il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali, giacché è vero che una servitù altius non tollendi può essere costituita oltre che negozialmente anche per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta' (cfr. Cass. sez.2 n. 10.250 del 20.10.1997 a termini della quale 'la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi (sia costruzioni, sia alberi) che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all'esercizio della servitù invocata'.
In sostanza il diritto di veduta non può essere invocato per richiedere l'abbattimento o la potatura di un albero di un vicino poichè non è sufficiente dimostrare che, all'acquisto dell'immobile, l'albero era più piccolo!

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