"Ah Dutur...ma le ramaglie posso bruciarle in bosco??" Bella domanda...e risposta complessa fino a poco tempo fa! Nel bailamme normativo divieti e concessioni si inseguivano in un dedalo irrisolvibile e quindi si optava, comunque a ragione, per il cautelativo no. La confusione in merito alla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature o ripuliture sempre in loco è risolta con L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 che inserisce una disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano a questa pratica di smaltimento le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi.
Cumulo di risulte di giardinaggio smaltito illecitamente in bosco e non custodito |
La norma precisa ancora
che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed
in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle
aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente
per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e
forestali è sempre vietata.
Di seguito le modifiche apportate dal DL 91/2014:
b) all'articolo 256-bis dopo il comma
6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 256 non
si applicano al materiale agricolo e
forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso
di combustione in loco delle
stesse. Di tale materiale e' consentita
la combustione in piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non
superiori a tre metri steri per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati
con apposita ordinanza
del Sindaco competente per territorio.
Nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati
dalle Regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali
e' sempre vietata.».
Il d.lg.s. 152/2006 risulta quindi presentarsi come segue:
Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti).
1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato,