Di recente pubblicato questo nuovo
dispositivo di legge, senza o quasi copertura finanziaria, promette una
maggiore attenzione per il verde urbano. Soprattutto in tema di alberi
monumentali, nuovi alberi e spazi verdi raccoglie le idee di molte norme già in
vigore nel tentativo di dare slancio ad una componente fondamentale per la
qualità della vita.
La speranza è che trovi applicazione e
coordinamento con norme già in vigore e spesso misconosciute, se non disattese.
Di seguito il testo integrale.
Art. 1. Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
1. La Repubblica riconosce il 21
novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire,
attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e
boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi
della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle
emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del
suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione
delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la
vivibilità degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli
istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per
promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle
specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente
naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente,
nonchè per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine
della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di
tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad
uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In
occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche
curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo
forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate
d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche
messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di
provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà
tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.
Art. 2. Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113
1. Al fine di assicurare l'effettivo
rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un
albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le
parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore
a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente»
sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo
conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può
essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di
ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si
applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito
su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;
b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di cui al comma 1,
l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la
tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla
persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune
stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al
miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini,
imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;
c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune
provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del
rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza
naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del
comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in
aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al
termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e
manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di
cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del
sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle
informazioni di cui al presente comma».
2. Le attività previste dalle
disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle
risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3. Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113
1. Presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo
sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e
le modalità di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio
sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e
di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento
del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attività degli enti
locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le
opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla
lettera a);
c) proporre un piano nazionale che,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la
realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori
conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un
adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche
che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche
attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la
creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere
dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e
dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e
promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da
trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i
risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi
necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni
poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale
degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo
si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del
Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, o altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 4. Misure per la
salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard
previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
1. Il Comitato per lo sviluppo del verde
pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le
regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al
medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale
sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in
particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti
edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni
convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui
al decreto ministeriale n. 1444 del 1968
e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in
rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le
necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31
dicembre di ogni anno.
3. Le maggiori entrate derivanti dai
contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380,
sono destinate alla realizzazione di
opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di
manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per
cento del totale annuo.
4. Le aree riservate al verde pubblico
urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività
collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli
immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito
delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici
attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per
quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui
insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza
pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5. Ai fini della partecipazione alle
procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti
costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66
per cento della proprietà della lottizzazione.
6. Le regioni e i comuni possono
prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di
cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche
mediante riduzione dei tributi propri.
Art. 5. Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. All'articolo 43, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei
requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle
finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride
carbonica (CO 2 ) dall'atmosfera tramite l'incremento e la
valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonchè
eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla
manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio,
anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di
cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il
logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti
comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali
documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa
generale in materia di sponsorizzazioni nonchè i vincoli per la tutela
dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree
verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello
sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in
esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in
ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte
del pubblico».
Art. 6. Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
1. Ai fini di cui alla presente legge,
le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli
spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per
delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del
personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore
utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a
favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle
polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva»,
favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con
particolare riferimento:
a) alle nuove edificazioni, tramite la
riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di
nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
b) agli edifici esistenti, tramite
l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo
esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
c) alle coperture a verde, di cui
all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture
dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di
favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari
in giardini pensili;
d) al rinverdimento delle pareti degli
edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di
verde pensile verticale;
e) alla previsione e alla realizzazione
di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione
urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità
edilizia;
f) alla previsione di capitolati per le
opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di
servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle
essenze vegetali;
g) alla creazione di percorsi formativi
per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in
collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della
cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione
e di informazione.
2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:
a) prevedere particolari misure di
vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli
insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla
concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e
interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o
forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. I comuni e le province, in base a
sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le
regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del
contenimento o
della riduzione delle aree urbanizzate e
dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico
dalla strumentazione urbanistica vigente.
Art. 7. Disposizioni per la
tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale
1. Agli effetti della presente legge e
di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per
«albero monumentale» si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o
facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque
ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati
come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di
particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità
della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o
memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o
delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare
pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi
quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri
direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni
e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni
e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco
degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo
forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero
nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la
specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque
vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli
alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a
disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e
della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di
albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati
risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi
comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo
forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle
regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato
termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato,
per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della
chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e
improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo
parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e
di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 8. Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Severino
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