Il Consiglio regionale, con l.r. 25/2011, ha approvato modifiche ed integrazioni alla l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).
In evidenza le modifiche seguenti:
- in comuni classificati montani o svantaggiati la neocolonizzazione
di specie arboree o arbustive da origine a nuovo bosco solo dopo 15 anni (anziché 5 anni);
- i piani di assestamento forestale possono prevedere direttamente misure di conservazione per i siti natura 2000;
- per l'esecuzione di tagli colturali all'interno delle aree protette sparisce la procedura di "autorizzazione" (non soggetta a silenzio assenso), sostituita dall'autorizzazione soggetta a "silenzio assenso" in caso di mancata risposta entro 45 giorni (vedi allegato);
- possono iscriversi all'albo delle imprese boschive le ditte esperte nel settore dell'arboricoltura (che comprende la pioppicoltura);
- le sanzioni sono maggiormente articolate: ad ogni divieto contenuto in legge trova riscontro una specifica sanzione, gli impianti a fune senza assicurazione devono essere sequestrati;
I termini per acquisire il "silenzio assenso" stabiliti direttamente dal r.r. 5/2007 (autorizzazioni in deroga - art. 7 - e taglio in boschi da seme - art. 27 -) rimangono per ora fissati in 60 giorni.
Il testo integrato della l.r. 31/2008 sarà pubblicato nelle prossime settimane a cura del Consiglio regionale sul sito:
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
nel canale "Banche dati", sezione "Leggi regionali".
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/BancheDati/LR
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mercoledì 4 gennaio 2012
Legge regionale 25/2011...modifiche alla 31/2008 per il settore forestale
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