Di recente pubblicato questo nuovo
dispositivo di legge, senza o quasi copertura finanziaria, promette una
maggiore attenzione per il verde urbano. Soprattutto in tema di alberi
monumentali, nuovi alberi e spazi verdi raccoglie le idee di molte norme già in
vigore nel tentativo di dare slancio ad una componente fondamentale per la
qualità della vita.
La speranza è che trovi applicazione e
coordinamento con norme già in vigore e spesso misconosciute, se non disattese.
Di seguito il testo integrale.
Art. 1. Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi
1. La Repubblica riconosce il 21
novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire,
attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e
boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi
della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle
emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del
suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione
delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la
vivibilità degli insediamenti urbani.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli
istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per
promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle
specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente
naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente,
nonchè per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine
della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di
tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad
uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In
occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche
curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo
forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate
d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche
messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di
provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà
tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.